Scopri tutti gli aggiornamenti e le novità in tema di importazione prodotti bio da Paesi Terzi!
La novità di maggior rilievo riguarda le tempistiche di rilascio dei certificati di ispezione (COI).
I certificati di ispezione devono essere rilasciati prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine, ovvero nel momento in cui la partita lascia il Paese Terzo di esportazione o di origine.
Ci preme segnalare che con lo stesso regolamento la commissione ha esteso i riconoscimento e l’operatività di Bioagricert ai seguenti Paesi Terzi: Paraguay e Uruguay per le categorie di prodotti A, B, D ed E, a Bolivia e Sri Lanka per le categorie di prodotti A, B e D, al Camerun per le categorie di prodotti A, D ed E a Figi per le categorie di prodotti A e D.
Questo regolamento è di supporto al precedente poiché viene specificato che le informazioni relative ai documenti di trasporto (contenute nella casella 13 del COI, in particolare il numero di colli e il peso netto, nonché le informazioni contenute nelle caselle 16 e 17), possono essere incluse nel certificato di ispezione non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e in ogni caso prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro.
Qualora al momento dello sdoganamento la versione cartacea sia disallineata dalla versione elettronica per gli aspetti sopracitati, il funzionario riterrà valide le informazioni presenti nel COI elettronico.
Emergenza COVID 19: Misure eccezionali per i prodotti bio importati da Paesi Terzi: aggiornamenti al 08/06/2020
Deroga all'assenza COI cartacei: le partite importate possono essere verificate/accettate anche in assenza di COI cartaceo qualora la forma cartacea non sia disponibile all'atto dello sdoganamento e al momento di ricezione da parte del consegnatario; i termini della deroga (che erano fissati al 31/05/2020) sono attualmente in via di ridefinizione e saranno comunicati dalla commissione attraverso la pubblicazione di uno specifico Regolamento di esecuzione.
Deroga alle misure previste dalle linee guida per i controlli aggiuntivi prodotti/paesi specifici: non è necessario effettuare ispezioni fisiche e campionamenti sistematici quando questi non siano possibili a causa delle restrizioni contingenti; i termini di questa deroga sono stati estesi a tutto giugno 2020. Per le disposizioni più restrittive previste dal Reg.Ce 466/2020 art.3 (in vigore dal 1 aprile fino al 1 giugno) nell'ambito dei controlli ufficiali (Reg.625/2017), il MiPAAF ha rassicurato che non sono da intendersi applicabili nel contesto specifico delle importazioni di prodotti biologici; le disposizioni previste da questo regolamento dovranno essere applicate nell'ambito della legislazione orizzontale.
Dott.ssa Laura Muratori
Resp. Attività di Import
Bioagricert srl Unipersonale
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