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MISURE DI CONTROLLO RINFORZATO A CARICO DEGLI OPERATORI

Il 3 luglio scorso, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha emanato una Nota che prevede modalità di controllo rinforzato aggiuntive applicabili agli operatori biologici. La Nota sostituisce e migliora la precedente del 1° agosto 2013 e si è resa necessaria a fronte di molteplici attività fraudolente portate alla luce da indagini svolte dall'ICQRF e da altre Autorità e che hanno interessato operatori biologici italiani, europei e di Paesi Terzi.

Gli operatori italiani saranno soggetti a ulteriori verifiche ispettive non preannunciate e a controlli analitici, in particolare: gli operatori che nell'arco di un biennio sono stati oggetto di oltre 3 segnalazioni (comunemente definite OFIS) emesse da parte di altri paesi membri, gli operatori che a seguito di OFIS hanno ricevuto un'irregolarità e/o un'infrazione, quelli che sono oggetto di specifiche indagini di natura penale e in casi di particolare gravità a richiesta dell'autorità competente.

Questi operatori dovranno essere oggetto di un'immediata verifica ispettiva non annunciata con contestuale redazione di un bilancio di massa del prodotto (dei prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché di prelievo campione da sottoporre ad analisi. L'organismo di certificazione dovrà stabilire la durata del controllo rinforzato in base alla tipologia di attività dell'operatore, dall'eventuale stagionalità del prodotto e dal ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.

In caso di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicano all'importatore che dovrà comunicare all'organismo, entro il giorno successivo all'importazione, tutte le importazioni allegando il certificato del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, le misure si applicano al solo oggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Tutte le verifiche dovranno essere non annunciate, ovvero senza alcun preavviso di alcun tipo.

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