Green claims e revisione normativa: rigore tecnico e responsabilità etica nel nuovo D.Lgs. 30/2026
Il nuovo D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825, ridefinisce in modo sostanziale le regole sulle asserzioni ambientali nel settore agroalimentare. La norma introduce una definizione giuridica di green claim, includendo non solo le dichiarazioni esplicite ma anche simboli, immagini e messaggi che possano suggerire un beneficio ambientale.
Il decreto interviene per contrastare le pratiche di greenwashing, imponendo che ogni comunicazione ambientale sia veritiera, verificabile, pertinente e non ambigua, in linea con la famiglia ISO 14020. Sono vietate etichette non certificate, claim generici come “sostenibile”, dichiarazioni parziali presentate come complessive e affermazioni di neutralità climatica basate esclusivamente sulla compensazione.
Per le imprese agroalimentari questo comporta l’adozione di processi strutturati: analisi LCA, calcolo dell’impronta di carbonio, sistemi di raccolta dati di filiera e l’utilizzo di schemi consolidati come UNI 11233, SQNPI o agricoltura biologica, assimilabili alle etichette di Tipo I. Resta fermo che la certificazione non sostituisce l’onere della prova: il claim deve riflettere fedelmente l’ambito dello schema utilizzato.
La vigilanza è affidata all’AGCM, con sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per violazioni diffuse a livello UE. Il nuovo impianto normativo mira a rafforzare la fiducia tra imprese e consumatori e a garantire una transizione ecologica credibile, premiando comportamenti realmente sostenibili.
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INFOGRAFICA Cosa cambia nella comunicazione ambientale dell’agroalimentare
