Una recente sentenza della Corte Europea ha ribaltato completamente i contenuti di una precedente sentenza e il divieto imposto fino ad oggi da varie autorità pubbliche europee confermando l’ammissibilità di impiego dell’alga Lithothamnium calcareum biologica nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0295
La senza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione), pronunciata il 22 ottobre 2026 nella causa C-295/25 (Lima BV contro Vlaams Gewest), ha affrontato il tema dell’interpretazione delle norme europee sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici (Regolamento (UE) 2018/848).
La controversia ha visto contrapposte la società Lima BV e le autorità della Regione fiamminga (Vlaams Gewest). Al centro della questione era l’utilizzo di un particolare ingrediente negli alimenti biologici: una polvere certificata biologica ricavata dai sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell’alga Lithothamnium calcareum, un organismo naturalmente ricchissimo di carbonato di calcio.
Il dubbio interpretativo sottoposto alla Corte di giustizia tramite rinvio pregiudiziale riguardava la qualificazione giuridica di questo prodotto ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica.
- Tale polvere deve essere considerata un minerale aggiunto (la cui utilizzazione negli alimenti biologici è soggetta a rigide restrizioni o a specifiche autorizzazioni)?
- Oppure può essere qualificata e utilizzata direttamente come ingrediente proveniente dall’agricoltura biologica ai fini dell’arricchimento in calcio degli alimenti biologici di consumo corrente?
Di seguito la decisione finale della Corte Europea che ha espresso il suo giudizio in modo molto chiaro e lineare:
L’allegato II, parte IV, punti 2.2.1 e 2.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, lettere da a) a c), del regolamento 2018/848,
dev’essere interpretato nel senso che:
la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell’alga Lithothamnium calcareum non appartiene alla categoria dei «minerali» di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), di tale regolamento, ma costituisce un «ingrediente proveniente dall’agricoltura biologica», ai sensi dell’articolo 7, lettera a), di quest’ultimo, il cui utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio non è vietato.
