Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su olivo, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario PREV-AM PLUS reg. n. 16379, contenente la sostanza attiva olio essenziale di arancio dolce.
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Il 1° Febbraio entra in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 (LINK) che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
La Commissione Europea, accogliendo il parere della Commissione Paff (Plants, Animals, Food and Feed), ha deciso di rinnovare l’autorizzazione all’impiego dei prodotti antiparassitari a base di rame esclusivamente per gli impieghi che comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.
Gli Stati membri possono decidere di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.
La Sicilia ha chiesto e ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo una deroga al decreto che, di fatto, limitava la possibilità di coltivare grano duro biologico solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.
Segnaliamo che con il nuovo Regolamento Bioagricert ha avuto l'autorizzazione ad estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E al Kazakhstan, per la categoria di prodotti B alla Polinesia francese e per le categorie di prodotti A e D alle Filippine.
Fra tutte le novità introdotte dal Reg.39/2019 riteniamo inoltre opportuno evidenziare la cancellazione dell'Organismo di Controllo Bolicert Ltd e per Ucraina la cancellazione dell'Organismo di Controllo Ekoagros.
Per una lettura attualizzata del Regolamento vengono riportati il Reg. CE 1235/08 nella versione consolidata più recente e il Regolamento di modifica Reg. CE 39/2019.
Da diversi anni la normativa comunitaria ha fissato le regole per la produzione di lieviti con metodo biologico. Al fine di incentivare la produzione e l’impiego di lievito biologico, la Commissione UE ha previsto che il lievito e i prodotti a base di lievito siano considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013 (rif. Reg. CE 889/08 art. 27 punto 2.c).
A partire dal 1° gennaio 2019 le lecitine utilizzate come additivo (E322) nei prodotti biologici dovranno essere ottenute da materie prime biologiche.